(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disposizioni in materia istituzionale e organizzativa e proroga di termini 1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficienza dell'attivita' amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela degli idonei, la Giunta regionale e i soggetti di cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari, c) Altri enti pubblici, per la copertura dei posti disponibili, nella qualifica dirigenziale e nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi; con provvedimento della Giunta sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per il ricorso alle suddette graduatorie, fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina. Per i medesimi fini, la Giunta regionale puo' promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.». 2. Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalita' di cui alla legge regionale n. 30/2006, come modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2008), e nell'ottica di cui all'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e' apportata la seguente modifica: a) al comma 3 dell'art. 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalita' per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.». 3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, il personale interessato all'iscrizione nel ruolo professionale e' quello in servizio, all'entrata in vigore della presente legge, presso l'avvocatura regionale, che abbia esercitato, con profitto, patrocinio professionale a favore della Regione. 4. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell'art. 27 e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' organizzative di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.»; b) al comma 11 dell'art. 27 le parole «e cessa in ogni caso alla scadenza della. legislatura regionale» sono soppresse. 5. Ai componenti del collegio dei revisori delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere spetta un'indennita' per l'espletamento delle funzioni in misura pari al 12 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali. Al presidente del collegio spetta un'indennita' in misura pari al 15 per cento della parte fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori generali. 6. Alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) e' apportata la seguente modifica: a) al comma 17 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Fatta salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima data utile alla decorrenza dell'assegno di pensione.». 7. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2008) e' apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 8 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente: «8-bis. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di cui al comma 18, art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e al comma 127, art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Tali disposizioni non si applicano al personale delle unita' organizzative di cui all'art. 21 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e agli articoli 26 e 27 della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio . regionale).». 8. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007) e' apportata la seguente modifica: a) al comma 1 dell'art. 14, le parole «per non oltre quindici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione; sono sostituite con le parole «non oltre il 31 dicembre 2008». 9. Alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) e' apportata la Seguente modifica: a) dopo il comma 7 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le Commissioni di cui al comma 2 in carica alla data del 30 giugno 2008 sono prorogate di dodici mesi rispetto alla loro scadenza naturale.».