(Pubblicata  nel  1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  istituzionale e organizzativa e proroga di
                               termini

   1.  Alla  legge  regionale  27  dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale 31   marzo   1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  contabilita' della Regione»
Collegato 2007) e' apportata la seguente modifica:
    a) dopo il comma 5 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
    «5-bis.  Al  fine  di  garantire  l'economicita'  e  l'efficienza
dell'attivita'   amministrativa   e  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza  e  di  tutela  degli  idonei,  la  Giunta  regionale e i
soggetti  di  cui all'allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti
sanitari,  c)  Altri  enti  pubblici,  per  la  copertura  dei  posti
disponibili,   nella   qualifica  dirigenziale  e  nei  limiti  delle
rispettive dotazioni organiche, possono reciprocamente ricorrere alle
graduatorie  vigenti  di  pubblici  concorsi; con provvedimento della
Giunta  sono  stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per il
ricorso  alle  suddette  graduatorie,  fermi  restando i requisiti di
accesso  previsti  da  ciascuna  disciplina.  Per i medesimi fini, la
Giunta  regionale  puo' promuovere la stipulazione di convenzioni con
gli  enti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze   delle  amministrazioni  pubbliche),  diversi  da  quelli
richiamati  al  periodo  precedente, per il reciproco ricorso, per la
copertura  dei  posti  disponibili nella qualifica dirigenziale, alle
graduatorie   vigenti   di  pubblici  concorsi,  nel  rispetto  delle
disposizioni  normative  proprie  di  ciascun ente e fermi restando i
requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.».
   2. Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalita' di
cui  alla  legge  regionale  n.  30/2006, come modificata dalla legge
regionale  28  dicembre  2007,  n.  33  (Disposizioni legislative per
l'attuazione  del  documento  di programmazione economico-finanziaria
regionale,  ai  sensi  dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e  sulla contabilita' della Regione» - Collegato 2008), e nell'ottica
di  cui  all'art.  2,  comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)), alla legge regionale 23 luglio
1996,  n.  16  (Ordinamento  della  struttura  organizzativa  e della
dirigenza della Giunta regionale) e' apportata la seguente modifica:
    a)  al  comma  3  dell'art. 19 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
    «La Giunta regionale procede all'iscrizione dei titolari di dette
posizioni in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalita'
per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della
Giunta regionale.».
   3.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma   2,   il   personale   interessato  all'iscrizione  nel  ruolo
professionale  e'  quello  in  servizio,  all'entrata in vigore della
presente  legge, presso l'avvocatura regionale, che abbia esercitato,
con profitto, patrocinio professionale a favore della Regione.
   4. Alla legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della
struttura  organizzativa  e della dirigenza del Consiglio regionale),
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 dell'art. 27 e' inserito il seguente:
    «1-bis.   Le  unita'  organizzative  di  cui  al  comma  1,  alla
conclusione   della  legislatura  regionale,  sono  sciolte  all'atto
dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale.»;
    b)  al comma 11 dell'art. 27 le parole «e cessa in ogni caso alla
scadenza della. legislatura regionale» sono soppresse.
   5. Ai componenti del collegio dei revisori delle aziende sanitarie
locali   e   delle   aziende  ospedaliere  spetta  un'indennita'  per
l'espletamento  delle  funzioni  in misura pari al 12 per cento della
parte  fissa della retribuzione di posizione corrisposta ai direttori
generali.  Al  presidente del collegio spetta un'indennita' in misura
pari  al  15  per  cento  della  parte  fissa  della  retribuzione di
posizione corrisposta ai direttori generali.
   6.   Alla  legge  regionale 8  febbraio  2005,  n.  6  (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica  e  integrazione  di  disposizioni  legislative  - Collegato
ordinamentale 2005) e' apportata la seguente modifica:
    a)  al  comma  17 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
    «Fatta  salva la prosecuzione del rapporto stesso fino alla prima
data utile alla decorrenza dell'assegno di pensione.».
   7.  Alla  legge  regionale 28  dicembre  2007, n. 33 (Disposizioni
legislative   per   l'attuazione   del  documento  di  programmazione
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge
regionale   31  marzo  1978,  n.  34  «Norme  sulle  procedure  della
programmazione,  sul  bilancio  e sulla contabilita' della Regione» -
Collegato 2008) e' apportata la seguente modifica:
    a) dopo il comma 8 dell'art. 1 e' aggiunto il seguente:
    «8-bis.  Il  Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano
sui  rispettivi siti web istituzionali i contratti e gli incarichi di
cui  al  comma  18,  art.  3,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge finanziaria 2008)) e al comma 127, art. 1, della
legge  23  dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza  pubblica).  Tali  disposizioni non si applicano al personale
delle   unita'   organizzative   di   cui  all'art.  21  della  legge
regionale 23   luglio   1996,  n.  16  (Ordinamento  della  struttura
organizzativa  e  della  dirigenza  della  Giunta  regionale)  e agli
articoli  26  e  27  della  legge  regionale 7  settembre 1996, n. 21
(Ordinamento  della  struttura  organizzativa  e  della dirigenza del
Consiglio . regionale).».
   8.  Alla  legge  regionale  27  febbraio  2007,  n.  5 (Interventi
normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  regionale  e  di
modifica  e  integrazione  di  disposizioni  legislative  - Collegato
ordinamentale 2007) e' apportata la seguente modifica:
    a)  al  comma  1  dell'art. 14, le parole «per non oltre quindici
mesi   dall'entrata  in  vigore  della  presente  disposizione;  sono
sostituite con le parole «non oltre il 31 dicembre 2008».
   9.  Alla  legge  regionale 16  dicembre  1989,  n.  73 (Disciplina
istituzionale  dell'artigianato  lombardo)  e'  apportata la Seguente
modifica:
    a) dopo il comma 7 dell'art. 13 e' aggiunto il seguente:
    «7-bis.  Le Commissioni di cui al comma 2 in carica alla data del
30  giugno  2008  sono  prorogate  di  dodici mesi rispetto alla loro
scadenza naturale.».